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Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.)

Il Registro degli Operatori della Comunicazione di seguito R. O. C., è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.

La convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta il 16 dicembre 2009 tra l’Autorità ed il Co.Re.Com. Calabria ha delegato a quest’ultimo la gestione del R.o.c. per tutti gli operatori della comunicazione aventi sede legale nella Regione Calabria.

 


CHI DEVE ISCRIVERSI AL ROC (Art.2, comma 1, Regolamento Roc)

  1. gli operatori di rete;
  2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
  3. i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  4. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
  5. le imprese concessionarie di pubblicità, incluse quelle operanti sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili;
  6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  7. le agenzie di stampa a carattere nazionale e le agenzie di stampa a rilevanza nazionale;
  8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  9. i soggetti esercenti l’editoria elettronica che conseguano ricavi annui da attività editoriale superiori o pari a 100.000 € ovvero abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche;
  10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica che in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva;
  11. gli operatori economici esercenti l'attività di call center: tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali nonché i soggetti terzi affidatari deiservizi di call center;
  12. i soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione, alias: ogni impresa che utilizza indirettamente una risorsa nazionale di numerazione, assegnata ad un operatore di rete mobile, anche virtuale, come mero identificativo dell’utente del servizio di comunicazioni mobili e personali;
  13. i fornitori di servizi di intermediazione online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento (UE) 2019/1150, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;
  14. i fornitori di motori di ricerca online: persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un motore di ricerca online, come definito dal Regolamento (UE) 2019/1150, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia.
ATTENZIONE: Non rientrano nelle categorie citate dall'Articolo 2, comma 1, Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC i seguenti soggetti:
  1. micro web-tv/web-radio non provviste di capacità competitiva, ovvero quei soggetti che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) inferiore a 100.000 euro;
  2. i soggetti che svolgono le attività di Centro Elaborazione Dati (CED) ovvero i centri di scommesse sportive;
  3. i soggetti esercenti l'attività commerciale - ad esempio bar, alberghi, pizzerie, tabaccherie, sala giochi, etc. - che mettono a disposizione della propria clientela computer con connessione ad internet pur non avendo come oggetto sociale principale l'attività di "servizi di comunicazione elettronica"
  4. gli Editori di libri;
  5. i Produttori discografici;
  6. i Blogger.

 


COME CI SI ISCRIVE AL ROC

Con l’adozione della delibera n. 393/12/CONS, l’Agcom ha disposto l’integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Con il nuovo sistema del Registro, operativo a partire dal 16 ottobre 2012, le domande di iscrizione e tutte le comunicazioni al Roc, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento, ed in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), attraverso l’accesso mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d’Identità Elettronica (CIE), attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.

 


CHE COS’E’ LA CNS E COME SI OTTIENE

Il certificato CNS è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato da una Pubblica Amministrazione. Viene distribuita in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB.
Attualmente gli operatori residenti nella Regione Calabria possono richiedere il rilascio della CNS presso le Camere di Commercio presenti sul territorio.

ATTENZIONE: la funzione di CNS richiede l’utilizzo di uno specifico PIN( codice di identificazione personale) da parte del titolare. Per effettuare gli adempimenti Roc è necessario configurare preliminarmente la propria CNS ed il proprio browser seguendo le istruzioni dell’ente che l’ha rilasciata. Sul portale impresa.gov sono consultabili le istruzioni generali. Configurata la propria CNS è necessario configurare il proprio profilo nel portale impresa.gov.it.

 


ENTRO QUANTO TEMPO CI SI DEVE ISCRIVERE?

La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.
Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24 del Regolamento.

 


QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL ROC?

Le comunicazioni al ROC, di seguito elencate, si effettuano mediante la Carta Nazionale dei Servizi, accedendo al portale impresainungiorno.gov e seguendo le indicazioni ivi contenute.
  1. Dichiarazioni di controllo;
  2. Trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni;
  3. Variazioni;
  4. Comunicazione annuale;
  5. Cancellazione;
N.B.: I soggetti esercenti le attività di Internet point e Phone center sono esonerati dagli obblighi di comunicazione annuale. A tutti gli altri operatori iscritti che non effettuano comunicazioni al registro da oltre tre anni consecutivi, è data comunicazione fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del Servizio, ovvero il Dirigente dell’Ufficio Registro degli operatori di comunicazione all’uopo delegato, dispone la cancellazione d’ufficio dal Registro (art. 12, comma 2, delibera 393/12/cons).

 


RICHIESTA CERTIFICATO ISCRIZIONE AL ROC

La richiesta di certificazione (in bollo da 16,00 euro, salvo soggetti esenti ai sensi di legge) va trasmessa in forma cartacea utilizzando il Modello 17/ROC, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità e va inviata, a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

CO.RE.COM. CALABRIA
VIA CARDINALE PORTANOVA
PALAZZO CAMPANELLA
89100 REGGIO CALABRIA


N.B.: il certificato non può essere utilizzato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con privati gestori di pubblici servizi (ART. 40 LEGGE 445/2000 MODIFICATO DALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 n.183).
I soggetti iscritti potranno inoltre continuare ad autocertificare la propria iscrizione (ai sensi del D.P.R. 445/2000).


Per ulteriori chiarimenti ed informazioni è possibile contattare i funzionari dell’Ufficio R.O.C.
Isidoro Bruzzese - tel. 0965/880714 - email isidoro.bruzzese@consrc.it
Annamaria Bombaci - tel. 0965/880605 - email annamaria.bombaci@consrc.it



Informativa Economica di Sistema (IES)

E’ possibile inviare la comunicazione all’Informativa Economica di Sistema fino al 31 luglio 2016.


Ai sensi della delibera n. 397/13/CONS , come modificata dalla delibera 235/15/CONS, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità on line e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.


Quindi tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, raccolgono pubblicità on line sono tenuti alla comunicazione annuale alla IES.

Restano esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione i soggetti che, pur  obbligati nell’ambito della suddetta normativa, abbiano, nell’anno di riferimento, realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubbliciriferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.

L'adempimento deve essere effettuato dal 1° giugno al 31 luglio, in conformità al modello disponibile sul sito web dell’Autorità www.agcom.it, nella sezione “Informativa Economica di Sistema”,
e trasmessa  all'indirizzo: ies@cert.agcom.it. Nel caso il bilancio non sia stato ancora approvato, l’operatore è tenuto a riportarlo nelle note, specificando che si tratta di stime.

Il modello consiste in un file in formato pdf dinamico, compilabile elettronicamente secondo le istruzioni della guida e quelle specifiche per settore di attività (radiotelevisivo, editoriale, internet e concessionarie di pubblicità).
Si evidenzia, tuttavia, che saranno ritenuti validi esclusivamente i modelli trasmessi in formato dinamico originario (non saranno accettate, ad esempio, le copie scannerizzate del modello), in quanto il sistema di acquisizione automatica dei moduli attraverso la casella di posta elettronica certificata dell’Agcom non risulta in grado di interpretare altri formati e/o altri allegati.

Si esorta, quindi, di riportare nelle note gli eventuali chiarimenti e specificazioni ritenute necessarie senza allegare altri files, che non potranno, in ogni caso essere acquisiti, raccomandando, altresì, l’invio di un solo modello per ciascuna email.
Si ricorda che, ai sensi della delibera n. 397/13/CONS, l’Informativa Economica di Sistema costituisce un preciso obbligo per tutti gli operatori di cui all’art. 1 della stessa delibera. L’eventuale inadempimento è, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 6.

Restano ovviamente fermi gli altri obblighi in capo ai soggetti in questione, quale l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC).
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo: info_ies@agcom.it.e/o contattare il referente per la Calabria, Dott. Isidoro Bruzzese al numero 0965 880714 oppure all’indirizzo isidoro.bruzzese@consrc.it.

 

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