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INFORMATIVA URGENTE SU TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
Contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o di definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure, l’utente può chiedere l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell’erogazione del servizio o a far cessare forme d’abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa.
L’istanza per deferire al Corecom competente o all’Autorità la risoluzione
della controversia può essere presentata utilizzando il formulario ad hoc
predisposto dall’Autorità (formulario
GU14
).
A partire dal 1 gennaio 2010, gli utenti della Regione Calabria dovranno
trasmettere l’istanza di definizione direttamente al Co.Re.Com. tramite consegna
a mano contro rilascio di ricevuta ovvero invio a mezzo fax al n. 0965.810301 o
tramite posta elettronica certificata, ovvero invio a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’indirizzo:
Co.Re.Com. Calabria
Via C. Portanova
Palazzo Campanella
89100 – Reggio Calabria
L’istanza con cui si chiede di definire una controversia tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
L’istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata
conciliazione o di soluzione parziale della controversia, nonché l’indirizzo
email o il numero di fax ove si intendono ricevere le comunicazioni inerenti al
procedimento.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal
rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale,
conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. , ed è
consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica
certificata.
Il Co.re.com, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti
l’avvio del procedimento. In tale comunicazione saranno indicati i termini entro
cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni
avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento.
In alcuni casi le parti possono essere convocate per un’udienza di discussione
della controversia. All’udienza di discussione, le parti compaiono personalmente
ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante;
esse possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o
speciale purché idonea a conciliare o transigere la controversia. All’udienza le
parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono
farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di
consumatori. Al termine dell’udienza il responsabile del procedimento redige
sintetico processo verbale.
Esaurita la fase istruttoria, la documentazione relativa alla controversia viene
trasmessa all’Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può
convocare le parti per un'ulteriore udienza. L'atto vincolante con il quale è
definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel Bollettino
ufficiale dell’Autorità.
Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza
dell’istanza, può disporre che l’operatore rimborsi all’utente eventuali somme
non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle
carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità.
Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede
giurisdizionale il maggior danno.