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Le funzioni



Il Co.Re.Com. (Comitato Regionale per le Comunicazioni) Calabria, istituito con Legge Regionale 22 gennaio 2001, n. 2, assicura le necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione (art.2) e, come previsto dagli artt.3 e 4, è titolare di funzioni proprie e delegate.

Con riferimento alle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Co.Re.Com.:

  1. Consulenza
    • esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a), n.1 e 2 della legge n.249/97, avuto riguardo alla definizione dei bacini d’utenza ed alla localizzazione comune dei relativi impianti;

    • esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all’art.3, comma 9, della legge 249/97;

    • su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

    • monitorizza l’utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicità degli enti pubblici di cui all’art. 9, comma 1, della legge n.223/90;

    • su richiesta dei titolari dell’iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell’elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

    • cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale ;

    • formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell’informazione nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

    • propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull’informazione e la comunicazione;

    • cura ricerche e rilevazioni sull’assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;

    • attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l’Ordine dei giornalisti, con l’Associazione Stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell’amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

     

  2. Gestione
    • cura la tenuta dell’Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

    • regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

    • cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale.

     

  3. Controllo
    • vigila, in collaborazione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

 

Le funzioni delegate, attribuite dall’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) a seguito della stipula di convenzioni, sono espletate dal Co.Re.Com. nei seguenti ambiti:

  1. Consulenza
    • adozione del regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto n.5 della legge n.249 del 1997;

    • definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l’interconnessione e per l’accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1,comma 6, lett. a), punto n.7, della legge 249/97;

    • emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l’adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d’attività, di cui all’articolo 1,comma 6, lett. b), punto n. 2, della legge 249/97;

    • adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n.12, della legge 249/97;

    • predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all’articolo 1, comma 6. lett. b), punto n.10, della legge 249/97.

     

  2. Gestione
    • tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1,comma 6, lett .a), punto n. 5 della legge 249/97;

    • monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all’art. 1,comma 6,lett.b), punto n.13, della legge 249/97.

     

  3. Vigilanza e controllo
    • esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all’art. 1,comma 6, lett. a), punto n. 3,della legge 249/97;
    • rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto n.8 della legge 249/97;

    • rispetto ai tetti di radiofrequenze compatibili con ala salute umana, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto n.15 della legge 249/97;

    • conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n.1 della legge 249/97;

    • verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

    • modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge 249/97;

    • rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l’utilizzo delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge 249/97;

    • rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n.6, della legge 249/97;

    • rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n.8 delle legge 249/97 la cui procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell’Autorità che ne è informata tempestivamente;

    • rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. b), punto n.12 della legge 249/97;

    • rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all’articolo 2 della legge 249/97.

     

  4. Attività Istruttoria
    • controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto 9, della legge 249/97;

    • controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all’articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 10, della legge 249/97.
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