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 Come si svolge la Procedura

A seguito della registrazione dell’istanza, la piattaforma Conciliaweb notifica alle parti l’avvio della procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

La PROCEDURA SEMPLIFICATA si svolge mediante uno scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti ed il conciliatore attraverso la piattaforma ConciliaWeb. Il conciliatore ha il compito di facilitare lo scambio di proposte tra le parti ed in qualsiasi momento può formulare una proposta conciliativa che le parti possono accettare o rifiutare. Se una o entrambe le parti non accettano la proposta o non si pronunciano nel termine di 10 gg dalla notifica il conciliatore può formulare una nuova proposta o redigere un verbale di mancato accordo.

La conciliazione avviene in forma semplificata ove riguardi le seguenti materie:

  • addebiti per traffico in roaming europeo ed internazionale;
  • addebiti per servizi a sovrapprezzo;
  • attivazione di servizi non richiesti;
  • restituzione del credito residuo;
  • restituzione del deposito cauzionale;
  • errato o omesso inserimento dei dati negli elenchi pubblici;
  • spese relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore;
  • omessa o ritardata cessazione del servizio a seguito di disdetta o recesso;

  

La PROCEDURA ORDINARIA si applica per le materie non oggetto di procedura semplificata e per le istanze che coinvolgono più operatori. Come la procedura semplificata, essa può essere preceduta da uno scambio di messaggi tra utente e operatore tramite la piattaforma, ma, a differenza della procedura semplificata, se a seguito di questa negoziazione non si raggiunge un accordo, verrà fissato un incontro tra utente e operatore, alla presenza del conciliatore. Se l'esito invece è favorevole, la piattaforma rilascia un'attestazione dell'accordo raggiunto che utente e operatore firmano elettronicamente mediante il codice OTP, con la conseguente archiviazione del procedimento. Le parti hanno la possibilità di negoziare sino alle ore 24 del giorno precedente l’udienza.

Se la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore redige un verbale - titolo esecutivo a tutti gli effetti - in cui si prende atto dell'accordo che conclude la controversia. Diversamente, se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su alcuni dei punti controversi, il conciliatore, sempre tramite verbale, attesta l'esito negativo della conciliazione.

In quest'ultimo caso, l'utente può:

  • chiedere al Co.re.com o all'Autorità la definizione della controversia, a condizione che non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
  • fare ricorso alla giustizia ordinaria.

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