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Il tentativo obbligatorio di conciliazione, attivabile presso il Co.re.com. Calabria, è utile all’utente per provare a risolvere una qualsiasi controversia insorta con un Operatore di comunicazioni elettroniche che fornisce servizi telefonici, di accesso a internet, o anche televisivi a pagamento (essenzialmente, per questi ultimi, Mediaset e Sky). Il Regolamento (allegato A alla Delibera Agcom 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.) prevede: 1) la gratuità del servizio; 2) la convocazione del tentativo entro 7 giorni dalla presentazione dell’istanza; 3) la conclusione del procedimento entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.
L’istanza, a pena di inammissibilità, deve contenere gli elementi previsti dall’art. 7 del Regolamento (nome, cognome, numero di utenza per i servizi telefonici o codice cliente per quelli televisivi a pagamento, ecc.) e deve avere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento dell’utente.
L’obbligatorietà del tentativo di conciliazione comporta l'improcedibilità del ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito il tentativo davanti al Corecom. In ogni caso, trascorsi i 30 giorni senza che il procedimento si sia concluso, l’utente ha la facoltà di rivolgersi al Giudice competente.
Il tentativo di conciliazione può essere proposto dall’utente, persona fisica o giuridica, per controversie inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell’Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
Per proporre istanza, l’utente deve essere titolare di utenza fissa ubicata nel territorio della regione Calabria; per le utenze mobili, si considera la residenza o la sede legale, ovvero il domicilio indicato sul contratto.
All’udienza le parti compaiono personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante; possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare e/o transigere.
L’udienza si conclude con verbale di conciliazione, totale o parziale (che, essendo titolo esecutivo per espressa previsione di legge, non necessita dell’apposizione della relativa formula), o con verbale di mancata conciliazione. Se una delle parti o entrambe non compaiono, senza addurre tempestivi e giustificati motivi, viene redatto verbale di mancata comparizione.
Si può partecipare all’udienza in audio o videoconferenza se si ha la disponibilità della firma digitale, avanzandone richiesta al responsabile del procedimento (r.d.p.) dopo la convocazione. Nella richiesta va dichiarata la disponibilità della firma digitale e comunicato il nome skype (per la video) o il numero di telefono (per la audio).
L’utente sprovvisto di firma digitale può partecipare all’udienza da una delle postazioni attivate sul territorio regionale (Comuni di Acquappesa, Badolato, Castrovillari, Cinquefrondi, Rende, Vibo Valentia, Riace; Provincia di Crotone; Ufficio del Consiglio regionale di via Crispi n. 33 in Catanzaro) dove è disponibile un collegamento video con la sede di Reggio Calabria ed è presente un Funzionario dell’Ente che attesta l’identità e la veridicità della firma dell’utente stesso. La richiesta va sempre presentata al r.d.p. indicando la postazione prescelta.
Per proporre istanza per tentativo di conciliazione ci sono diverse possibilità:
L’utente, contestualmente alla proposizione dell’istanza per tentativo di conciliazione, o in costanza del relativo procedimento, può chiedere al Co.re.com l’adozione di un provvedimento diretto a garantire la continuità dell’erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell’Operatore.
In sostanza, se l’utente ritiene di avere un servizio sospeso illegittimamente, un guasto non riparato o un trasloco non effettuato nei tempi stabiliti, o comunque reputa di aver subito una forma di abuso, presenta anche il formulario GU5 seguendo lo stesso iter sopra indicato per l’istanza per tentativo di conciliazione. Il Co.re.com. assume le informazioni necessarie dall’Operatore, e, qualora ritenga fondata la domanda e l’Operatore stesso non venga spontaneamente incontro alla richiesta dell’istante, adotta un provvedimento col quale ordina al gestore di compiere una determinata attività – tecnica e/o amministrativa e/o gestionale – assegnando un termine per ottemperare.